La presente, per comunicare che a partire dal 1° OTTOBRE 2024 entrerà in vigore la patente a crediti (o punti) per le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. L’obiettivo è quello di incrementare la sicurezza nei cantieri.
Sono esclusi solo coloro che svolgono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso di certificazione SOA di classe III o superiore.
La circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che Vi alleghiamo, riporta le prime indicazioni operative inerenti la disciplina della patente a crediti che prevede, in fase di prima applicazione, la possibilità di presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
I REQUISITI per il rilascio della Patente sono i seguenti:
- iscrizione alla CCIAA;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
L’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione di tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva avrà efficacia solo fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’I.N.L. entro la medesima data.
Il suddetto portale sarà operativo a partire dal 1° ottobre p.v. A partire dal 1° novembre p.v. per poter lavorare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La Patente verrà rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti, che potrà essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti sulla base dei criteri indicati dall’art.5 del D.M.132/2024. La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica sul sito internet dell’Ispettorato del Lavoro unitamente alle modalità operative da seguire.
Lo stesso dicasi per le modalità di recupero dei crediti decurtati. Infatti, il sistema prevede anche un meccanismo di decurtazione dei crediti in base a violazioni della normativa sulla sicurezza.
Ogni violazione comporta la perdita di un certo numero di crediti, e con meno di 15 crediti non si potrà lavorare in cantiere (salvo completamento dei lavori qualora il valore dei lavori eseguiti sia almeno pari al 30% del valore dei lavori).
Pertanto dal 1 Ottobre operare in un cantiere senza Patente o con meno di 15 crediti comporta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di € 6.000 ed esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi. Il Committente o il Responsabile dei lavori che non verifica il possesso della patente è soggetto a una sanzione pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,00.
Allegati:
Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti

